L’Agenzia delle Entrate spiega cosa succede alle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto di una abitazione adiacente.
In questo periodo di emergenza sanitaria la casa è diventata il luogo in cui abbiamo trascorso più tempo in assoluto ma soprattutto è diventato uno spazio polivalente dove lavorare, rilassarsi, seguire i propri figli in ogni attività ludica o istruttiva, senza dimenticare di mantenersi in forma con lezioni di fitness on-line e cimentarsi ai fornelli.
In ognuna di queste attività, o necessità, in molti avrebbero voluto una casa più grande ed accogliente. È un sentimento comune che si sta trasformando in un trend soprattutto tra le nuove generazioni e che prende il nome di wellness real estate. Un concetto che rimette al centro delle proprie esigenze la casa.
Da questa emergenza sanitaria quelle che sono le nostre esigenze abitative assumono un nuovo valore. Prendere in considerazione la vendita e il riacquisto di una casa più adatta alle esigenze della nostra famiglia non è un’idea da sottovalutare, come pure approfittare di occasioni come l’acquisto di una unità immobiliare adiacente da unire alla propria. Una ipotesi che molte volte spaventa per la burocrazia e magari per la possibilità di perdere le agevolazioni prima casa.
FUSIONE DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI E AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito proprio questa eventualità: “nell’ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria prima casa di abitazione“, le agevolazioni prima casa possono essere riconosciute “unicamente nel caso in cui l’acquirente si impegni, in sede di acquisto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti” dalla nota II-bis, “a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria prima casa di abitazione pre posseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un’unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9” (categorie di lusso, ville e castelli).
Le agevolazioni prima casa restano valide anche nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. Inoltre, nel caso si volessero unire due appartamenti, si ha diritto all’agevolazione anche se l’immobile già posseduto è stato acquistato con le stesse agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.